IQ. 31/07/2013- Sigaretta elettronica: da ieri vietata ai minori e nelle scuole
Il Ministero della salute, con l’ordinanza del 26 giuno pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale, vieta l’uso delle sigarette elettroniche con nicotina ai minori e all’interno degli edifici scolastici.
L’ ordinanza ha efficacia un anno.
Il Consiglio dei Ministri ha comunque varato un disegno di legge piu’ organico, a firma del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che una volta in vigore dovrebbe sostituire l’ ordinanza.
Questa è l’ordinanza:
Ministero della Salute
Ordinanza 26 giugno 2013
Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche. (13A06442)
(G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario
nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita’ (ora Ministro
della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita’ pubblica e di
polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu’ regioni;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e
urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che
interessino piu’ ambiti territoriali regionali;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura dei preparati pericolosi»;
Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n. 189, ed in
particolare l’art. 7, commi 1 e 3, che, modificano i commi 1 e 2
dell’art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316,
introducendo il divieto di vendita di prodotti del tabacco ai minori
di anni 18;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’ – C.S.S. -, reso
nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale e’ rappresentato che
mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei
componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati
nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di
sigaretta:
Considerato che nel predetto parere il C.S.S. ha precisato che
mancano studi che dimostrino l’effettiva efficacia e sicurezza di
detti dispositivi nel favorire la cessazione dell’abitudine al fumo,
nonche’ evidenze scientifiche che escludano, a causa del loro
utilizzo, l’insorgere di possibili effetti che inducano il
mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano l’avvio e la
transizione al fumo di sigarette, e ha raccomandato. «in atteso di
disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l’adozione di
misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di
tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori»;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013,
recante «Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette
elettroniche con presenza di nicotina», pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100;
Visto il parere dell’Istituto superiore di sanita’ – I.S.S. – del
20 dicembre 2012, nel quale e’ rappresentato come «le sigarette
elettroniche utilizzate con ricariche contenenti nicotina ….
presentano potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali
non e’ possibile escludere il rischio di effetti dannosi per la
salute umana, in particolare per i consumatori in giovane eta’»;
Considerato che lo studio condotto dall’I.S.S. ha evidenziato come,
anche con i prodotti a bassa concentrazione, venga superata, gia’
solo per un uso moderato, la dose quotidiana accettabile -ADI –
prevista dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare – USA -,
soprattutto negli adolescenti, non potendosi quindi escludere effetti
dannosi per la salute e che le sigarette elettroniche utilizzate con
ricariche contenenti nicotina, presentano potenziali livelli di
assunzione di nicotina per i quali non e’ possibile escludere il
rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i
consumatori in giovane eta’;
Vista la nota della direzione generale della prevenzione del
Ministero della salute dell’11 gennaio 2013, con la quale e’ stato
sottoposto all’esame del C.S.S. il predetto studio dell’I.S.S., anche
al fine di valutare se le sigarette elettroniche e le ricariche
contenenti nicotina o altre sostanze possano ricadere nella
definizione di medicinale per funzione, pur in assenza di
un’esplicita destinazione d’uso in tal senso da parte del
responsabile dell’immissione in commercio;
Visto il parere del 4 giugno 2013 reso dalla terza sezione del
C.S.S., nel quale si prende atto che l’I.S.S. ha proposto una
metodologia per la valutazione della pericolosita’ di tali articoli,
che prevede l’applicazione di un modello per misurare l’assorbimento
di nicotina dalle diverse cartucce disponibili, considerando il
ricorso alla sigaretta elettronica da parte di «fumatori» a moderata,
media o forte intensita’ di utilizzo;
Considerato che il C.S.S., ha fornito col predetto parere del 4
giugno una dettagliata serie di raccomandazione e prescrizioni,
affinche’ il Ministero della salute adotti le conseguenti e
sufficienti azioni preventive e di divieto tra le quali, in
particolare, che venga mantenuto il divieto di vendita ai minori di
anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e che
venga vietato l’utilizzo nelle scuole al fine di non esporre la
popolazione scolastica a comportamenti che evocano il tabagismo;
Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale
fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di
nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali;
Ritenuto che ricorrono i presupposti per adottare urgenti misure
cautelative a tutela della salute dei minori e dei giovani in
ambiente scolastico, in applicazione delle raccomandazioni e
prescrizioni del C.S.S.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30
aprile 2013, n. 100, di nomina dell’On. Beatrice Lorenzin a Ministro
della salute;
Ordina:
Art. 1
1. E’ vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette
elettroniche con presenza di nicotina.
2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali
chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri
di formazione professionale.
Art. 2
1. Le autorita’ sanitarie e di controllo e gli organi di polizia
giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull’esatta osservanza del
presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate
all’art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come
modificato dall’art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n.
189.
Art. 3
1. La presente ordinanza ha efficacia per mesi dodici dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. Dalla data indicata al comma 1 cessa l’efficacia dell’ordinanza
del Ministro della salute del 2 aprile 2013, recante «Divieto di
vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con
presenza di nicotina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100.
3. Avverso la presente ordinanza puo’ essere proposto ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica.
La presente ordinanza sara’ trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 giugno 2013
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 10, foglio n. 346