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Sigaretta elettronica: da ieri vietata ai minori e nelle scuole

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sigarette elettronicheIQ. 31/07/2013- Sigaretta elettronica: da ieri vietata ai minori e nelle scuole

Il Ministero della salute, con l’ordinanza del 26 giuno pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale, vieta l’uso delle sigarette elettroniche con nicotina ai minori e all’interno degli edifici scolastici.

L’ ordinanza ha efficacia un anno.

Il Consiglio dei Ministri ha comunque varato un disegno di legge piu’ organico, a firma del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che una volta in vigore dovrebbe sostituire l’ ordinanza.

Questa è l’ordinanza:

Ministero della Salute

Ordinanza 26 giugno 2013

Divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e divieto di utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche. (13A06442)

(G.U. Serie Generale, n. 176 del 29 luglio 2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l’art. 32 della Costituzione;

Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive

modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario

nazionale», che attribuisce al Ministro della sanita’ (ora Ministro

della salute) il potere di emanare ordinanze di carattere

contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita’ pubblica e di

polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio

nazionale o a parte di esso comprendente piu’ regioni;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che

assegna allo Stato la competenza ad emanare ordinanze contingibili e

urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica che

interessino piu’ ambiti territoriali regionali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive

modificazioni, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a

norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive

modificazioni, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e

2001/60/CE, relative alla classificazione, all’imballaggio e

all’etichettatura dei preparati pericolosi»;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con

modificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n. 189, ed in

particolare l’art. 7, commi 1 e 3, che, modificano i commi 1 e 2

dell’art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316,

introducendo il divieto di vendita di prodotti del tabacco ai minori

di anni 18;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita’ – C.S.S. -, reso

nella seduta del 19 gennaio 2011, nel quale e’ rappresentato che

mancano le conoscenze relative agli effetti sulla salute umana dei

componenti organici e dei prodotti per la vaporizzazione utilizzati

nella maggior parte dei sistemi elettronici, alternativi al fumo di

sigaretta:

Considerato che nel predetto parere il C.S.S. ha precisato che

mancano studi che dimostrino l’effettiva efficacia e sicurezza di

detti dispositivi nel favorire la cessazione dell’abitudine al fumo,

nonche’ evidenze scientifiche che escludano, a causa del loro

utilizzo, l’insorgere di possibili effetti che inducano il

mantenimento della dipendenza da nicotina o promuovano l’avvio e la

transizione al fumo di sigarette, e ha raccomandato. «in atteso di

disporre di evidenze sulle tematiche sopracitate, l’adozione di

misure analoghe a quelle previste per il controllo del fumo di

tabacco, in particolare di quelle per i soggetti minori»;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 2 aprile 2013,

recante «Divieto di vendita ai minori di anni diciotto di sigarette

elettroniche con presenza di nicotina», pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100;

Visto il parere dell’Istituto superiore di sanita’ – I.S.S. – del

20 dicembre 2012, nel quale e’ rappresentato come «le sigarette

elettroniche utilizzate con ricariche contenenti nicotina ….

presentano potenziali livelli di assunzione di nicotina per i quali

non e’ possibile escludere il rischio di effetti dannosi per la

salute umana, in particolare per i consumatori in giovane eta’»;

Considerato che lo studio condotto dall’I.S.S. ha evidenziato come,

anche con i prodotti a bassa concentrazione, venga superata, gia’

solo per un uso moderato, la dose quotidiana accettabile -ADI –

prevista dall’Agenzia europea per la sicurezza alimentare – USA -,

soprattutto negli adolescenti, non potendosi quindi escludere effetti

dannosi per la salute e che le sigarette elettroniche utilizzate con

ricariche contenenti nicotina, presentano potenziali livelli di

assunzione di nicotina per i quali non e’ possibile escludere il

rischio di effetti dannosi per la salute umana, in particolare per i

consumatori in giovane eta’;

Vista la nota della direzione generale della prevenzione del

Ministero della salute dell’11 gennaio 2013, con la quale e’ stato

sottoposto all’esame del C.S.S. il predetto studio dell’I.S.S., anche

al fine di valutare se le sigarette elettroniche e le ricariche

contenenti nicotina o altre sostanze possano ricadere nella

definizione di medicinale per funzione, pur in assenza di

un’esplicita destinazione d’uso in tal senso da parte del

responsabile dell’immissione in commercio;

Visto il parere del 4 giugno 2013 reso dalla terza sezione del

C.S.S., nel quale si prende atto che l’I.S.S. ha proposto una

metodologia per la valutazione della pericolosita’ di tali articoli,

che prevede l’applicazione di un modello per misurare l’assorbimento

di nicotina dalle diverse cartucce disponibili, considerando il

ricorso alla sigaretta elettronica da parte di «fumatori» a moderata,

media o forte intensita’ di utilizzo;

Considerato che il C.S.S., ha fornito col predetto parere del 4

giugno una dettagliata serie di raccomandazione e prescrizioni,

affinche’ il Ministero della salute adotti le conseguenti e

sufficienti azioni preventive e di divieto tra le quali, in

particolare, che venga mantenuto il divieto di vendita ai minori di

anni 18 di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e che

venga vietato l’utilizzo nelle scuole al fine di non esporre la

popolazione scolastica a comportamenti che evocano il tabagismo;

Preso atto che sono presenti nel mercato nazionale articoli di tale

fattispecie, venduti come sigarette elettroniche o inalatori di

nicotina, nelle diverse denominazioni commerciali;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per adottare urgenti misure

cautelative a tutela della salute dei minori e dei giovani in

ambiente scolastico, in applicazione delle raccomandazioni e

prescrizioni del C.S.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30

aprile 2013, n. 100, di nomina dell’On. Beatrice Lorenzin a Ministro

della salute;

Ordina:

Art. 1

1. E’ vietata la vendita ai minori di anni diciotto di sigarette

elettroniche con presenza di nicotina.

2. E’ vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali

chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri

di formazione professionale.

Art. 2

1. Le autorita’ sanitarie e di controllo e gli organi di polizia

giudiziaria sono preposti alla vigilanza sull’esatta osservanza del

presente provvedimento, con applicazione delle sanzioni indicate

all’art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, come

modificato dall’art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,

convertito, con modificazioni, dalla legge dell’8 novembre 2012, n.

189.

Art. 3

1. La presente ordinanza ha efficacia per mesi dodici dal giorno

successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

2. Dalla data indicata al comma 1 cessa l’efficacia dell’ordinanza

del Ministro della salute del 2 aprile 2013, recante «Divieto di

vendita ai minori di anni diciotto di sigarette elettroniche con

presenza di nicotina», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 30 aprile 2013, n. 100.

3. Avverso la presente ordinanza puo’ essere proposto ricorso

giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio

oppure, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica.

La presente ordinanza sara’ trasmessa alla Corte dei conti per la

registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 26 giugno 2013

Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.

lavoro, registro n. 10, foglio n. 346

 

 

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