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Se i minori entrano in Tribunale.

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lunedì, Novembre 25, 2024

L’angolo della Psicologa della Dott.ssa Marisa Nicolini

Se i minori entrano in Tribunale

Quando i genitori si separano, i figli minorenni possono essere ascoltati dal Giudice o da un suo Ausiliario “nel loro esclusivo interesse”. Con quali scopi e metodi?

Nella pratica professionale in ambito giuridico come Psicologi siamo spesso chiamati in Tribunale a coadiuvare i Magistrati nelle loro diverse funzioni allorquando siano coinvolti i minori. La nuova norma, infatti, riconosce un vero e proprio diritto  all’ascolto del minore (che abbia compiuto 12 anni di età o anche di età inferiore se capace di discernimento) in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

“Ascoltare” significa prestare attenzione alle esigenze profonde del bambino/adolescente, alle sue idee, ai suoi desiderata e all’interesse partecipante e attivo che questi ha alla vicenda dei genitori, e implica disponibilità da parte di chi ascolta anche di modificare le proprie opinioni a seguito dell’ascolto stesso, che deve poter avvenire in un contesto adeguato.

A volte, in questi casi, si può anche ascoltare un pianto o addirittura il silenzio, poiché anche il silenzio consente di recepire un messaggio ben preciso che con tale comportamento il minore vuole trasmettere, ovvero un disagio interiore.

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L’ascolto del minore, che avvenga dinanzi al Magistrato o in forma più riservata e “protetta” in corso di CTU, è un momento determinante per la vita del minore stesso e dei suoi genitori, sia nei procedimenti di separazione e divorzio, sia in quelli relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non coniugati, ormai di competenza del Tribunale Ordinario.

E’ importante considerare che il minore entra nella separazione dei genitori, ascoltato direttamente o indirettamente dal Giudice o dal suo CTU, sempre ob-torto collo: in primo luogo dobbiamo ricordare che, nella stragrande maggioranza dei casi, il figlio vuole bene ad entrambi i genitori e vorrebbe, se possibile, stare con tutti e due. Anche il solo pensare di doversi schierare con l’uno o con l’altro diventa per lui fonte di sofferenza autentica e motivo di innalzamento di potenti barriere difensive consapevoli e, come vedremo in seguito, inconsce.

In seconda battuta dobbiamo tenere presente che, ancorché inconsapevolmente, i genitori, o uno dei due, e/o altri familiari, possono inesorabilmente finire per condizionare il minore nell’espressione dei suoi reali bisogni e desiderata, se non addirittura indurlo a partecipare in prima persona al conflitto alleandosi con un genitore a detrimento dell’altro, ciò che va sotto il nome di Alienazione Parentale.

Infine, il minore potrebbe essere indotto (volontariamente o meno) a considerare il suo essere ascoltato dal Giudice come un’acquisizione di potere da esercitare a vantaggio di un genitore a discapito dell’altro, contro il quale rovesciare – approfittando della situazione – antichi dissapori o rivendicazioni.

E’ appena il caso di ricordare, a proposito dell’Alienazione Parentale e dell’Acquisizione di Potere da parte del minore, che non di rado il Magistrato si trova a dover stabilire se incontrare il minore che chiede “spontaneamente” di farsi ascoltare nel corso della causa di separazione dei genitori: nella mia esperienza in questi casi è opportuno domandarsi se e quanto quel bambino sia manipolato (e da chi), o intenda manipolare il Giudice nella formazione del suo libero convincimento.

In questi casi spesso ci troviamo di fronte a un minore che sta esorbitando dal suo ruolo di figlio e a genitori (o a un genitore) che ha rinunciato al suo ruolo di madre o di padre, stante che le difficoltà familiari e le diatribe coniugali non dovrebbero incidere sulla capacità genitoriale di tenere la prole al di fuori del conflitto.

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Tuttavia, qualunque sia il modo con cui il minore giunge davanti al Giudice o al suo CTU, dobbiamo disporci ad ascoltare le sue parole e le sue emozioni comunicate in modo non verbale con empatia e calore partecipativo, mentre le nostre modalità verbali saranno commisurate all’età e alla personalità del minore.

I primi momenti dell’incontro sono fondamentali ai fini dell’innalzamento di eventuali barriere che inficerebbero o addirittura impedirebbero un’autentica espressione del minore. Essi sono, infatti, finalizzati a stabilire una relazione, ovvero a creare quel canale emozionale tra l’ascoltatore e il minore attraverso il quale potranno transitare – in maniera più o meno fluida e autentica a seconda dell’impatto iniziale – parole, emozioni, pensieri, desideri, così come l’espressione di paure o incertezze.

Una volta creata una relazione empatica, il minore va reso edotto dei motivi dell’ascolto, esplorando preliminarmente ciò che gli è stato detto o ciò che egli ha capito circa le ragioni dell’incontro. Questa fase è necessaria perché il minore possa partecipare al colloquio con consapevolezza, comunque, relativamente alla sua età, comprendendo il contesto in cui si colloca l’incontro, in spirito di lealtà e fiducia.

Stabilito il canale e l’obiettivo della comunicazione, occorre lasciare spazio all’espressione genuina e spontanea del minore, chiedendo precisazioni ove necessario (sempre a partire dalle sue affermazioni e senza suggestioni), evitando domande chiuse, dicotomiche, e toni direttivi. Lo scopo è quello di entrare nel mondo interno del bambino/adolescente, capire i suoi bisogni e le sue difficoltà, cogliere eventuali segni di disagio nella situazione che sta vivendo. Sarà poi compito del tecnico ausiliario del Giudice, o del Giudice stesso nella sua veste di “peritus peritorum”, inferire dall’ascolto del minore quali siano le disposizioni da emanare per assicurare alla prole quanto di più idoneo nel suo superiore interesse.

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Grazie alla formazione e all’esperienza di cui siamo portatori, e intendendo il procedimento di separazione come una tappa di un percorso di modificazione dei rapporti personali, diviene nostro obiettivo prioritario quello di aiutare i coniugi a distogliersi dalla tentazione di trasformare il procedimento in un “giudizio universale sul passato”, per mobilitare, al contrario, tutte le loro migliori qualità in quanto genitori.

Ecco allora che i veri destinatari dei messaggi che gli operatori di giustizia e i loro ausiliari raccolgono da parte dei figli non possono essere che i genitori stessi, poiché é a loro che spetta accompagnare la crescita dei figli anche in presenza dell’evento separativo.

In questa accezione, l’istituto dell’ascolto dei minori può rappresentare un momento trasformativo nella storia dei separandi, che si può collocare tra gli strumenti di sostegno della genitorialità al fine di far ripartire il percorso evolutivo familiare e personale di ciascun membro della famiglia altrimenti rallentato quando non cristallizzato dalla separazione coniugale, a tutto vantaggio dei sentimenti di sicurezza e fiducia (in se stessi e negli altri) dei figli.

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Dott.ssa Marisa Nicolini

La Dott.ssa Marisa Nicolini è psicologa e psicoterapeuta, abilitata all’insegnamento della Psicologia Sociale e Consulente Tecnico d’Ufficio del Tribunale di Viterbo.

Collabora, tra l’altro, con la Casa di Cura “Villa Rosa” di Viterbo e con la “Clinica Parioli” di Roma e riceve presso lo Studio di Psicologia Clinica e Giuridica in Via A. Polidori, 5 – Viterbo, cell. 3288727581, e-mail m_nicolini@virgilio.it

Collabora con le Associazioni AIAF (Avvocati di Famiglia e Minori), Donne per la Sicurezza onlus ed è membro del Comitato Scientifico del Centro studi Criminologi, Giuridici e Sociologici di Viterbo.

Potete conoscere meglio le sue attività al seguente link:

www.marisanicolinipsicologaviterbo.freshcreator.com

Inoltre potete seguire le sue attività consultando la pagina Facebook http://www.facebook.com/pages/Studio-di-Psicologia-Clinica-e-Giuridica-Drssa-Marisa-Nicolini/177076385739068?ref=ts&fref=ts

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