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Il Referendum, ecco le principali novità del testo.

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Duecentotrentasei giorni dal via libero definitivo del Parlamento (12 aprile 2016) al voto di domenica 4 dicembre, passando per 5.600 votazioni tra Camera e Senato, 4.500 interventi, 83 milioni di emendamenti che hanno portato il provvedimento a 122 modifiche finali. Questo, in sintesi, l’iter “numerico” della riforma sulla quale saranno chiamati a esprimersi 50,7 milioni di italiani, di cui circa 4 milioni residenti all’estero.

Dallo stop al bicameralismo perfetto per molte materie, al federalismo rivisto e corretto (più poteri allo Stato) fino alla scomparsa del termine province già trasformate dalla legge Delrio in “enti di area vasta”, abolizione del Cnel: ecco, in sintesi, le principali novità del testo:

CAMERA – Sarà l’unica a votare la fiducia e a deliberare, a maggioranza assoluta, lo stato di guerra. E sarà anche l’unica a decidere su amnistia e indulto. I deputati restano 630 e verranno eletti a suffragio universale come oggi.

SENATO – Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma verrà ridimensionato nel numero e nelle competenze. Sarà composto da 95 membri eletti dai Consigli Regionali e dalle province autonome, più 5 nominati dal capo dello Stato che resteranno in carica per 7 anni. Su circa 20 materie, tra cui le leggi di revisione costituzionale e quelle di attuazione delle direttive comunitarie, deciderà in regime di bicameralismo perfetto insieme alla Camera. Proprio come ora. Per altre leggi ordinarie, invece, potrà o dovrà chiedere alla Camera di intervenire. In alcuni casi si tratterà di “monocameralismo con ruolo rinforzato del Senato”, in altri di “monocameralismo partecipato”. Iter ad hoc per le leggi di bilancio. Il Senato non sarà sottoposto a scioglimento, ma a rinnovo parziale perché la durata del mandato dei senatori-consiglieri coinciderà con quella di regioni o province autonome da cui sono stati eletti.

SENATORI-CONSIGLIERI – I 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali saranno eletti dai consigli regionali o dalle province autonome in conformità alle scelte degli elettori. Rinviando a legge ordinaria la decisione se prevedere o meno un “listino” quando si voterà per le amministrative. I Consigli Regionali e delle province autonome eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti. Di questi 95 consiglieri, 21 saranno sindaci.

IMMUNITA’ – Anche i nuovi senatori godranno dell’immunità parlamentare ex articolo 68 della Costituzione.

FEDERALISMO – Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come energia, infrastrutture strategiche e sistema nazionale di protezione civile. Inoltre, su proposta del governo, la Camera potrà approvare leggi anche nei campi di competenza delle Regioni, ‘quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale’. Cioè si potrà esercitare la “clausola di supremazia” anche quando è prevista la competenza esclusiva delle regioni.

DDL GOVERNO: VOTO IN DATA CERTA – Il governo, al quale resterà in capo il potere di decretazione d’urgenza, potrà anche chiedere alla Camera di deliberare su disegni di legge ritenuti “essenziali per l’attuazione del programma di governo” entro 70 giorni, prorogabili di altri 15.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori. Per i primi 3 scrutini occorrono i 2/3 dei componenti; dal quarto si scende ai 3/5; dal settimo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei votanti.

CORTE COSTITUZIONALE – Dei 5 giudici di elezione parlamentare, 3 saranno eletti dalla Camera e 2 dal Senato.

REFERENDUM – Si introduce un nuovo quorum per la validità del referendum (oltre a quello già esistente) cioè la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800mila elettori.

REFERENDUM PROPOSITIVI – Vengono introdotti con la riforma; una legge ordinaria ne stabilirà le modalità di attuazione.

DDL DI INIZIATIVA POPOLARE – Salgono da 50.000 a 150.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera, che per far questo dovrebbero venire riformati, dovranno indicare tempi precisi di esame.

LEGGE ELETTORALE – Viene introdotto il ricorso preventivo sulle leggi elettorali (cioè prima della loro promulgazione) alla Corte Costituzionale su richiesta di 1/3 dei componenti del Senato o 1/4 dei componenti della Camera entro 10 giorni dall’ approvazione della legge. E la Corte dovrà pronunciarsi entro 30 giorni. Se illegittima, la legge non può essere promulgata.

PROVINCE – Si cancella il loro nome dopo la trasformazione, da parte della legge Delrio, in “enti di area vasta”.

CNEL – Viene soppresso il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro. Il personale passa alla Corte dei Conti.

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