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Ambiente: Recovery Plan, il principio di do no significant harm (DNSH)

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venerdì, Novembre 22, 2024

Il regolamento che istituisce il Recovery and Resilience Facility (RRF) prevede che nessuna misura finanziata dai PNRR nazionali comporti un danno significativo all’ambiente (Regolamento UE 241/2021, art. 18).

Il principio di do no significant harm (DNSH) ricalca quello in uso nel sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Oltre a costituire uno dei fondamenti del Recovery Plan italiano, è anche una delle principali sfide che la macchina amministrativa si troverà ad affrontare nei prossimi mesi.

Il principio DNSH e gli àmbiti di valutazione

Il principio DNSH trova la sua ragion d’essere negli obiettivi ambientali individuati nel Green Deal Europeo del 2019, che prevede sei àmbiti di valutazione del possibile danno ambientale arrecato da un investimento:

  1. la mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
  2. l’adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
  3. l’uso sostenibile o la protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
  4. l’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
  5. la prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
  6. la protezione e il ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l’Unione europea.

L’adesione al principio del DNSH

Gli Stati membri hanno dovuto illustrare la conformità di ogni misura con il principio del DNSH in sede di predisposizione del PNRR, mediante schede di auto-valutazione. Per quel che riguarda le spese rendicontate, sarà necessario dichiararne la rispondenza a specifici requisiti di sostenibilità ambientale, pena la loro inammissibilità.

Il principio aiuta a comprendere quanto l’aspetto ambientale, generalmente identificabile con il concetto di transizione verde, sia alla base del NGEU: se da un lato vi è un obbligo di spesa per le componenti green (il requisito di allocare una quota d’investimento minima dei PNRR verso progetti green, pari al 37%), dall’altro tale aspetto entra trasversalmente in ogni componente, attraverso la rendicontazione dell’impatto ambientale previsto ed effettivamente prodotto.

La guida operativa della Ragioneria di Stato

Il principio DNSH ha connotato la progettazione e la stesura stessa dei PNRR. Si delinea ora, in fase di attuazione, la necessità di dimostrare la sua rispondenza in itinere, compito non facile se pensiamo alla miriade di Enti attuatori e di Amministrazioni coinvolte sino al 2026.

Gli impegni assunti dovranno essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. Per garantire il rispetto del principio, sarà dunque necessario:

  1. un indirizzo nella stesura dei progetti su come dovrà essere dimostrata la corretta adesione al principio;
  2. un monitoraggio del rispetto delle indicazioni nella fase di realizzazione;
  3. una rendicontazione da parte dei soggetti attuatori e il controllo da parte degli organi che dovranno poi trasferire le informazioni alla Commissione Europea, per la fase di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

Per rispondere a tale bisogno, la Ragioneria di Stato ha pubblicato lo scorso 30 dicembre 2021 una circolare comprendente una specifica guida operativa per assistere le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori degli interventi nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica.

di CLAUDIA BUGNOResponsabile per l’Istituto dell’Osservatorio per lo Sviluppo dei Territori Eurispes/RGS. 

Fonte: https://www.leurispes.it/ambiente-recovery-plan-il-principio-di-do-no-significant-harm-dnsh/

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