IQ. 16/06/2013 – In data 14 giugno 2013 è stato pubblicato il parere “Traffico illegale di organi umani tra viventi”.
Il documento è stato redatto dal Prof. Lorenzo d’Avack, Vicepresidente Vicario del Comitato Nazionale per la Bioetica, e dal Prof. Adriano Bompiani, Presidente onorario del CNB, e discusso in plenaria il 23 maggio 2013.
Con questo documento il Comitato non intende analizzare il problema del traffico illecito di organi con esclusivo riferimento alla realtà e normativa italiana, ma vuole affrontare il problema su un piano generale, sollecitato anche dall’attuale riflessione del Consiglio d’Europa su questo tema.
L’esistenza a livello mondiale del traffico illecito di organi umani ai fini di trapianto, è un fatto drammatico che rappresenta un pericolo reale per la salute pubblica e individuale e viola i diritti fondamentali e la dignità dell’uomo. Aggiungasi che questo mercato vede con sempre maggiore frequenza vittime persone vulnerabili, quali prigionieri, condannati a morte, minori (bambini rapiti per acquisire organi). Soprattutto in questi ultimi decenni il flusso di organi e parti del corpo percorre le moderne rotte internazionali tracciate dal capitale: dal Sud al Nord, dal terzo al primo Mondo, dai poveri verso i ricchi. Nel peggiore dei casi questo traffico si traduce in forme di esproprio, sfruttamento e coercizione.
La conclusione a cui è giunto il CNB è che, sebbene l’idea di una regolamentazione sia difficile da realizzare nelle realtà sociali e mediche di molte parti del mondo, specialmente nei Paesi poveri, almeno in Europa si possa prevedere una regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, con l’introduzione anche di fattispecie penali, mirata a definire il traffico di organi, a prevenirlo, a far rispettare il principio che il corpo umano o le sue parti sono fuori dal commercio.
A tal fine si è auspicato che gli Stati collaborino a livello internazionale per migliorare le pratiche del trapianto e della donazione degli organi e cooperino, nel rispetto degli strumenti internazionali pertinenti e del proprio diritto interno, nella misura la più larga possibile, al fine di svolgere indagini in merito alle eventuali infrazioni commesse sul proprio territorio e al di fuori di questo. Necessario stabilire inoltre, in via convenzionale, con trattati multilaterali fondati sul principio di doppia incriminazione, il mutuo riconoscimento della fattispecie di reato, al fine di garantire adeguata collaborazione fra i Paesi richiedenti e i Paesi nei quali il fatto è stato commesso intenzionalmente.