L’obbligo di esibire la certificazione verde è esteso anche “ ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni di giustizia. La disposizione non si applica invece “ ai testimoni e alle parti del processo” mentre l’assenza del difensore dovuta al mancato posseso del green pass “ non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento”. Questa la novità appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale presente nel decreto sulle misure per contrastare il Covid che estende anche agli avvocati l’obbligo di green pass già in vigore per i magistrati e per il personale degli uffici giudiziari.
venerdì, Novembre 22, 2024