E’ stato pubblicato oggi sul sito del Dipartimento della Protezione Civile l’avviso per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina e l’accompagnamento per l’integrazione e l’autonomia alle persone provenienti dall’Ucraina.
L’iniziativa traduce l’obiettivo previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile (n. 881 del 29 marzo 2022) che è quello di raccogliere, in via telematica, le manifestazioni di interesse di rilievo nazionale da parte degli enti individuati dall’art. 31 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022. (confronta riferimenti normativi riportati nella scheda a seguire).
In particolare ricordiamo che il Governo ha previsto tra questi soggetti anche gli “… enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti..”
Che cos’è l’accoglienza diffusa? è una modalità di accoglienza presso famiglie e strutture associative che si aggiunge alla rete già esistente dei CAS (Centri accoglienza straordinaria) e SAI (Sistema accoglienza integrata). La gestione sarà affidata agli Enti del Terzo Settore e ad Enti Religiosi civilmente riconosciuti che si coordineranno con i Comuni e le Regioni. Gli Enti del terzo settore, oltre a garantire l’accoglienza si potranno faranno carico, in rapporto con gli Enti Locali, di garantire anche gli altri Servizi di natura socio-assistenziale e con le Regioni per i Servizi Sanitari.
Con questi provvedimenti e stanziamenti si è riconosciuto quindi il grande sforzo di generosità e volontariato che il mondo dell’Associazionismo in generale ed il Terzo Settore, in particolare, hanno manifestato in questo primo periodo di aiuti alla popolazione ucraina, come testimoniato nei precedenti servizi di Informazione Quotidiana.
Ci teniamo a ricordare anche l’impegno straordinario di assistenza ed accoglienza di tante associazioni, in particolare di quelle che negli anni scorsi hanno svolto progetti di accoglienza temporanea nelle famiglie di Minori dall’Ucraina dal cosiddetto dopo Chernobyl fino alla fase del “Pre Covid”.
Tornando all’Avviso pubblicato si evidenzia che i soggetti interessati, prima indicati, potranno manifestare il proprio interesse entro le ore 18:00 del 22 aprile 2022 sulla piattaforma: https://avvisiebandi-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it.
Per informazioni e chiarimenti relativi all’avviso, è possibilescrivere a avvisiebandi@protezionecivile.it. Le richieste devono pervenire entro le ore 12:00 del 19 aprile 2022. Per supporto tecnico sulla piattaforma, invece, è possibile scrivere a: apps@protezionecivile.it.
In ogni caso si ricorda, tra le principali informazioni di dettaglio, che per compilare e trasmettere la domanda è necessario disporre, oltre che di un cellulare e di una email per le procedure di validazione sulla piattaforma, della Firma Elettronica Qualificata (FEQ) del legale rappresentante, indispensabile per sottoscrivere digitalmente il documento in formato PDF. Infine andrà comunicata la Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del legale rappresentante o del soggetto proponente,a cui verrà inviata la notifica di avvenuta trasmissione con il numero di protocollo della domanda.
SCHEDA SUI PRINCIPALI RIFERIEMNTI NORMATIVI INDICATI
*Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022 – Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022
ART. 1 (Accoglienza diffusa)
- In considerazione dell’esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia, provvede alla pubblicazione di uno o più avvisi per l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all’articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell’Unione Europea del 4 marzo 2022. Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma, da espletare in tempi stretti e congruenti con l’urgenza in atto, prevedono forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza sostanzialmente omogenei a quelli assicurati nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attivabili nel limite massimo di 15.000 unità. Spetta ai Commissari delegati coordinare l’attivazione, nell’ambito delle manifestazioni di interesse selezionate dall’avviso nazionale, dei posti necessari sulla base del fabbisogno territoriale garantendo il raccordo con le altre forme di assistenza di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. Gli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma prevedono il coinvolgimento dei Comuni alle attività di accoglienza diffusa e sono definite individuando costi unitari, a persona e al giorno, sostanzialmente omogenei a quelli previsti per la gestione delle strutture di accoglienza di cui al periodo precedente, come ridefiniti dal Ministero dell’interno per la gestione della presente situazione emergenziale in attuazione dei decreti legge richiamati in premessa.
- La manifestazione di interesse contiene esplicita dichiarazione da parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei Comuni previa stipula di un accordo di partenariato.
- All’esito della valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 1, con successive convenzioni, ai sensi dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 117/2017, da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia e ciascun soggetto proponente assistenza interessato, sono definite le modalità organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa, anche in deroga alle previsioni contenute nel medesimo articolo 56. In relazione alle modalità di rendicontazione, al fine di garantire percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati, rapidi e compatibili con l’urgenza determinata dal contesto emergenziale in atto, nonché la sostanziale omogeneità rispetto ai servizi offerti dalle strutture di accoglienza gestite dal Ministero dell’interno ai sensi dei richiamati articoli del decreto legislativo n. 142/2015, ai soggetti gestori individuati dall’articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 21/2022 si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017, nei limiti di quanto disposto dagli avvisi di cui al comma 1.
- Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono la corresponsione di anticipazioni finalizzate ad assicurare il necessario supporto all’immediata attivazione della capacità operativa dei soggetti gestori, e, a tal fine, sono sottoscritte previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Il costo connesso con la sottoscrizione della richiesta garanzia fideiussoria può essere rendicontato, a conclusione del servizio, ai fini del relativo rimborso. ……..“
Decreto Legge n. 21 del 21703/2022 Art. 31. Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina
“1. Nell’ambito delle misure assistenziali previste dall’articolo 4, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti temporali definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 e nel limite delle risorse previste al comma 4, è autorizzato a:
a) definire ulteriori forme di accoglienza diffusa, diverse da quelle previste nell’ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, da attuare mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al registro di cui all’ articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, prevedendo sostanziale omogeneità di servizi e costi con le citate strutture di accoglienza, per un massimo di 15.000 unità;
b) definire ulteriori forme di sostentamento per l’assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale con termine non oltre il 31 dicembre 2022 per un massimo di 60.000 unità;
c) riconoscere, nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022, alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfetario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, in misura da definirsi d’intesa con il Ministro della salute e con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i richiedenti e titolari della protezione temporanea per un massimo di 100.000 unità.
2. Con le ordinanze di protezione civile adottate in attuazione della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2022, si provvede alla disciplina delle diverse forme di supporto all’accoglienza di cui al comma 1, la lettera a) e di sostentamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1,tenendo conto dell’eventuale e progressiva autonomia delle persone assistite che svolgeranno attività lavorative in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 4 marzo 2022, n. 872.
3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, anche al fine di incrementare le capacità delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, sono incrementate di 7.533.750 euro per l’anno 2022.
4. Per l’attuazione delle misure di cui al comma 1, nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono conseguentemente incrementate per l’anno 2022. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 355.533.750 euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38”.