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Green pass lavoro, serve anche in smart working?

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Sebbene non possa costituire un escamotage per evitare vaccino e tamponi Covid, non è previsto alcun controllo per coloro che svolgono le proprie mansioni “da remoto”.

Il lavoratore che svolge la propria prestazione in smart working non è obbligato ad avere il green pass. Lo ricorda laleggepertutti.it, spiegando che sebbene lo smart working non possa costituire un escamotage per evitare vaccino e tamponi Covid, di fatto, non è previsto alcun meccanismo di controllo in merito al possesso del green pass per coloro che svolgono le proprie mansioni “da remoto”. Del resto, il possesso del green pass è necessario per l’accesso ai luoghi di lavoro, in quanto luoghi pubblici, ove possono crearsi focolai di contagio.

Quanto alla disciplina dello smart working, in data 7 dicembre 2021, il Governo e le parti sociali hanno sottoscritto uno specifico accordo. Il protocollo, composto di 16 articoli, ha lo scopo di fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida con cui disciplinare, nella contrattazione collettiva, il lavoro agile.

Il protocollo prevede che la fonte privilegiata di regolamentazione dell’istituto resta l’accordo individuale. L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata appunto alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso ivi previsto. L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Un plauso va riconosciuto al protocollo perché abbandona la nozione di orario di lavoro e quindi di lavoro straordinario nei periodi di smart working e definisce la possibilità di articolare la giornata di lavoro agile in fasce orarie. Infatti, la giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonché nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal datore di lavoro.

Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non deve erogare alcuna prestazione lavorativa. Il datore di lavoro dovrà adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Già molti sistemi aziendali bloccano le attività dopo determinate fasce orarie non consentendo comunicazioni in entrata e in uscita nel rispetto del periodo di riposo giornaliero o settimanale del lavoratore. Sarà sempre possibile per il lavoratore sospendere la prestazione lavorativa fruendo di permessi.

Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire condizioni di sicurezza e riservatezza. Il protocollo evidenzia come la contrattazione collettiva possa individuare i luoghi inidonei per motivi di sicurezza personale o protezione, segretezza e riservatezza dei dati.

La disciplina dello smart working è stata altresì oggetto di intervento in occasione della proroga dello stato di emergenza avvenuta con Decreto lo scorso 14 dicembre.

Tra i termini influenzati dalla proroga dello stato di emergenza, a norma dell’articolo 16 del Decreto, rientrano (punto 16 dell’Allegato A) le disposizioni in materia di ricorso al lavoro agile (articolo 90 commi 3 e 4 DL n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) anche in assenza di apposito accordo individuale tra azienda e dipendente.

La semplificazione nell’accesso allo smart working si estende potenzialmente ad ogni rapporto di lavoro subordinato e prevede come unici adempimenti in capo al datore di lavoro:
– informare il lavoratore interessato ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sui rischi per salute connessi al lavoro a distanza (l’obbligo di informativa può essere assolto in via telematica ricorrendo alla documentazione disponibile sul portale INAIL);

– inviare l’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati dallo smart working, nonché il periodo interessato, utilizzando la piattaforma telematica disponibile sul portale “gov.it – Aziende – Smart working”.

La proroga contenuta nell’art. 9 del provvedimento consente sia ai dipendenti pubblici sia a quelli privati, di ricorrere al lavoro da remoto, derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda. Non scatta, quindi, l’obbligo di sottoscrizione degli accordi individuali contenuti, tra l’altro, nel predetto protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile per la contrattazione collettiva, nazionale, aziendale e/o territoriale, siglato il 7 dicembre per il settore privato.

L’art. 9, comma 2, del nuovo decreto consente di derogare all’implementazione del citato protocollo prevedendo, nello specifico, che con decreto ministeriale, “da adottare entro trenta giorni, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”.

Quando si tornerà alle condizioni ordinarie (o perlomeno non perdurerà ancora lo stato di emergenza), presumibilmente ad aprile 2022, le norme che regolano il lavoro da casa seguiranno le linee guida del protocollo che prevedono, affinché si possa lavorare in smart working, la sottoscrizione dell’accordo individuale tra azienda e lavoratore.

Dunque, per poter accedere allo smart working sarà sufficiente un accordo, anche verbale con il datore di lavoro, il quale dovrà unicamente rendere tutte le informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e trasmettere il nominativo, con l’indicazione del periodo interessato dalla prestazione a distanza, al Ministero del Lavoro, utilizzando la piattaforma telematica disponibile sul portale “gov.it – Aziende – Smart working”.

Ottenuta la possibilità di lavorare in smart working, si potrà essere esenti, ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo di presentazione del green pass e dall’obbligo di effettuare il tampone antigenico ogni 48 ore, salvo ci si debba recarsi fisicamente in azienda, ad esempio per ritirare documenti o svolgere saltuariamente altre incombenze.

Fonte: AdnKronos

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