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IL DIRITTO LIQUIDO.

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giovedì, Novembre 21, 2024

Il clima di incertezza che sta attraversando il nostro Paese, sembra essere condiviso a livello globale da una molteplicità di Stati. Quello che sembra essere in discussione è il ruolo del singolo individuo all’interno delle formazioni sociali ed in particolare all’interno dello Stato, soprattutto come centro di imputazione di diritti ed obblighi.
Proprio quando sembrava di aver raggiunto un punto di riferimento condiviso, sulla base della condivisione dei diritti fondamentali dell’uomo, delle enunciazioni di principio della Carta Sociale Europea, i principi di diritto interno hanno iniziato a manifestare segni di incertezza ed attenuazione, sottoposti ad una continua e costante erosione che rischia di mettere in discussione il patto sociale esistente tra Stato e cittadino.
Cerchiamo di capire la situazione in cui ci troviamo e la direzione che le nostre istituzioni hanno deciso di seguire.

La certezza del diritto.
Tra i presupposti di valore assoluto, che delineano e definiscono il ruolo di ciascun individuo all’interno della società, spiccano i valori codificati e definiti dalle norme di diritto positivo, che costituiscono il punto di riferimento nello svolgimento della vita della cittadinanza e della popolazione. I diritti ed i valori codificati contribuiscono a determinare la certezza del diritto come conseguenza della piena realizzazione del patto sociale tra Stato e cittadino posto alla base dell’esistenza stessa dello Stato.
In buona sostanza, l’esistenza dello Stato è giustificata dalla necessità, per la comunità dei cittadini, di costruire una struttura con delle regole predefinite in grado di garantire la convivenza ed il rispetto dei principi fondamentali comuni, e di consentire, quindi, che gli stessi cittadini possano operare attivamente per lo sviluppo ed il progresso comune, mentre lo Stato si occupa di garantire il rispetto delle regole prestabilite dai propri cittadini consociati.

Dunque la certezza del diritto significa ed implica che, stante la codificazione delle norme di diritto positivo sulle quali poggia il funzionamento dell’intero sistema statale e sociale, tali norme costituiscano il solido punto di riferimento per i cittadini consociati nell’orientare le scelte ed i comportamenti all’interno dello Stato, definendo i diritti ed i doveri ed nei rispettivi confini tra i singoli e nella collettività.
I punti di riferimento normativi, per essere tali, devono godere della completa effettività, ovvero della garanzia fornita dal sistema giuridico statale di riuscire a conseguire in concreto i risultati previsti dalle norme, prevedendo la loro realizzazione, ove necessario, anche in forma coattiva con gli strumenti giudiziari predisposti.
Nello svolgimento della vita del singolo, e nell’esplorazione delle libertà concesse all’interno della società, la certezza del diritto costituisce la bussola con la quale l’individuo è chiamato ad orientarsi nelle scelte e nelle decisioni, essendo preciso dovere, ed onere dello stesso, quello di rispettare il sistema normativo vigente.
Il diritto romano aveva coniato un’espressione, divenuta poi principio del diritto vigente: ignorantia legis non excusat.

È anche necessario evidenziare che il sistema giuridico, nella sua applicazione riservata al potere giudiziario che è deputato ad assicurare il rispetto delle norme, fino agli inizi degli anni ‘90 aveva acquisito una sua stabilità ed efficienza, con il determinante contributo della figura del “Pretore”, organo giudiziario monocratico impiegato nel settore civile e penale della giustizia con particolare efficacia, flessibilità e capillarità alla risoluzione delle controversie minori che, nel settore civile, non superavano determinati parametri di valore (all’epoca 50 milioni di lire), oltre che alle materie allo stesso riservate a prescindere dal valore (lavoro, locazioni ecc.). Il Pretore rappresentava l’incarnazione del diritto vivente e vigente, e la presenza dello Stato a garantire l’effettività delle norme giuridiche.

L’incertezza del diritto Alla fine degli anni ‘80 si sono iniziati a manifestare i primi sintomi della volontà di “cambiamento giudiziario” con l’introduzione di riforme processuali e codicistiche che si abbattevano sul sistema normativo sostanziale e processuale con effetti che invece di arrecare benefici, hanno accentuato le inefficienze e le insufficienze del sistema giudiziario.
Le intenzioni, a monte degli interventi programmati e disposti, erano quelle di contrastare la mole di carico di procedimenti pendenti davanti agli uffici giudiziari, in ogni grado e fase dei giudizi, essendo coinvolti gli uffici tanto dei Tribunali, quanto quelli delle Corti d’appello e della Corte di Cassazione.

Le scelte di riforma, nelle intenzioni, avrebbero dovuto snellire le procedure e consentire la riduzione e lo smaltimento del contenzioso pendente, con un graduale ed inesorabile risanamento dell’efficienza giudiziaria, nell’ottica di garantire
Ma le intenzioni sono rimaste tali, ed anzi le riforme susseguitesi nel tempo non hanno prodotto gli effetti sperati.
E come nel caso degli uragani e delle tempeste che si abbattono stagionalmente ed inesorabilmente sulle coste dei Paesi tropicali o sub-tropicali, alle quali viene preassegnato un nome che ne consente l’individuazione con semplicità ed immediatezza (da Katrina ad Irma, da Harvey ad Idalia, cambia l’intensità e la forza, ma gli effetti disastrosi lasciano segni evidenti del loro passaggio), così nel caso delle riforme normative nei settori civile, penale ed amministrativo, si è iniziato ad assegnare un identificativo associato al proponente.
Dopo aver assistito anche a riforme introdotte e poi revocate (vedi quella dell’introduzione del rito societario) siamo così giunti da ultimo alla riforma “Fornero”, ed alla riforma “Cartabia”.

Le riforme introdotte spesso e volentieri non sono state accompagnate da un adeguato coordinamento normativo, da un adeguato dispiegamento di mezzi e risorse, da un’adeguata ponderazione dei reali effetti e dell’incidenza sui diritti dei singoli e della collettività.
Non entriamo analiticamente nei singoli aspetti normativi processuali e sostanziali delle varie riforme susseguitesi, tema da trattare nelle sedi tecniche, ma annotiamo come fenomeno il progressivo distacco dell’istituzione statale preposta all’amministrazione della giustizia dall’effettivo dispiegamento del potere giudiziario inteso come “servizio essenziale e primario” per il funzionamento dell’apparato normativo statale, finalizzato a rendere effettive le norme di diritto poste a base del nostro ordinamento.

Per scendere nel concreto, il meccanismo che si è innestato ha assunto l’aspetto di una spirale che si avvita su se stessa.
Si parte sempre dalla effettività della norma: la fattispecie prevista dall’ordinamento che viene disciplinata nei suoi aspetti. Lo stesso ordinamento, nel caso di violazione di una o più delle norme stabilite, prevede specifiche e determinate conseguenze giuridiche, designate a priori per rendere effettivi i diritti riconosciuti nelle norme.
Quando le conseguenze giuridiche, previste per la violazione delle norme, diventano soggette ad interpretazioni, non strettamente aderenti al dettato della norma, a manipolazioni finalizzate ad un’applicazione parziale oppure, addirittura, non risultano di fatto applicabili (caso classico l’insolvenza del debitore nullatenente), lo strumento giuridico resta una costruzione teorica che opera nel contesto sociale in modo difforme dalle previsioni normative o, molte volte, non opera affatto rivelandosi inefficace.

Da diverso tempo ha iniziato a dilagare una certa difformità degli orientamenti giurisprudenziali contenuti nelle sentenze (spesso e volentieri anche da parte della Corte di Cassazione) i quali, inseguendo con bramosia il primato dell’originalità e della innovazione della tesi giuridica esposta, troppo spesso tendono a trascurare lo spirito e la lettera della norma, contribuendo a sgretolare la solidità del diritto.
Tot capita, tot sententiae” dicevano i latini, a significare che, seppure in una stessa comunità o in unico contesto, le opinioni e le valutazioni espresse da ognuno sono diverse tra loro.
Queste prime anomalie hanno contribuito a creare un clima di incertezza e di sfiducia nei confronti del funzionamento dell’apparato statale giudiziario e delle procedure in esso dedicate al riconoscimento ed all’applicazione del diritto.
Nell’incertezza sulle conseguenze delle norme stabilite, si è innestata la strumentalizzazione e la speculazione dei soggetti che operano ai limiti del rispetto delle norme, e anche di chi opera molto al di fuori e ben oltre le regole stabilite.

L’aumentata “litigiosità” delle persone (fisiche e giuridiche) non è frutto di un caso, ma rispecchia il confronto tra la possibilità intravista da alcuni soggetti nel sistema giudiziario, di strumentalizzare il servizio per soddisfare propri specifici fini ed utilità sotto il profilo del vantaggio economico e/o sotto il profilo dell’interesse personale, e la frustrazione di chi cerca pervicacemente in ogni modo di dare effettività ai principi di diritto riconosciuti e vigenti.
Evitare la strumentalizzazione del giudizio, e continuare ad assicurare il servizio essenziale della giustizia nel garantire l’effettività delle norme, è stato il quadro in cui realizzare l’obiettivo degli interventi di riforma.

In realtà, Lo Stato non ha potuto garantire, con i mezzi e gli strumenti esistenti, il conseguimento dei diritti riconosciuti dalle norme e, pertanto, le riforme introdotte si sono orientate a trasferire a carico dei titolari di diritti soggettivi una nuova rimodulazione degli stessi ed una ridefinizione in termini di effettività, che costringe gli stessi aventi diritto a “doversi accontentare” di un’effettività parziale ovvero di percorrere strade alternative per il soddisfacimento dei propri interessi.
Vediamo qui di seguito il caso del settore civile che appare emblematico e maggiormente significativo di quanto accaduto.

Il diritto “fluido”
La finalità di controllo e gestione del carico giudiziario, e di deflazione dei procedimenti, ha indotto l’amministrazione della giustizia a programmare nel settore civile riforme che, negli effetti concreti, avrebbero dovuto raggiungere l’obiettivo duplice di limitare l’azione giudiziaria ai casi in cui la stessa fosse effettivamente e concretamente necessaria, sottraendola per certi versi dall’arbitrio assoluto dell’iniziativa di parte, nei casi di palese infondatezza, e di diminuire il numero dei giudizi introdotti intervenendo con strumenti deflattivi da utilizzare a monte della procedura giudiziaria.
Sono stati così introdotti dei filtri di ammissibilità nel grado di appello e di giudizio davanti alla Corte di Cassazione e le procedure di mediazione e di negoziazione assistita, dapprima come facoltative, poi come strumenti da azionare obbligatoriamente quali condizioni di procedibilità dell’azione giudiziaria in determinate materie.

Unitamente a tali strumenti, è stata effettuata una sostanziale revisione dei costi e degli oneri posti a carico della parte per l’introduzione dell’azione giudiziaria, ancorando le spese della procedura al valore del contenzioso, predeterminato in scaglioni progressivi.
Senza entrare nei contenuti tecnici, l’innovazione fornita dalla riforma ha trovato e trova la sua zona d’ombra nella spinta e nella forzatura a trovare soluzioni conciliative che operano nel contesto giuridico indipendentemente dai diritti riconosciuti nelle norme vigenti.
Conseguentemente, nello spirito dei procedimenti di mediaconciliazione, introdotti nell’ordinamento in fase extraprocessuale, la composizione conciliativa opera indipendentemente dall’analisi delle rispettive ragioni delle parti ed indipendentemente dalle norme eventualmente applicabili, assolvendo, con modalità e strumenti del tutto diversi da quelli contenuti nell’accertamento processuale, allo scopo di trovare una definizione al contenzioso avvalendosi della collaborazione delle parti.

In buona sostanza, una cosa è l’accertamento dei fatti e l’applicazione del diritto, e quindi l’inquadramento della vicenda nell’ambito del diritto positivo vigente, ottenibile esclusivamente nell’ambito di un procedimento giudiziario. Cosa del tutto diversa è percorrere una strada conciliativa, nella quale ciascuna delle parti deve giungere a patti ed a compromessi, rinunciando parzialmente alle proprie pretese per conseguire un accordo come soluzione della controversia, ed evitando così la pronuncia di un giudice che possa stabilire quale parte ha ragione e quale ha torto.
La soluzione proposta dalla riforma passa, quindi, per una concreta “erosione” dei diritti riconosciuti dall’ordinamento positivo e per il venir meno del principio della certezza del diritto.
Infatti, se rimane vero che a monte di atti, fatti e comportamenti giuridicamente rilevanti, sono previste norme che individuano quali sono i diritti tutelati dall’ordinamento ed in quale misura, è altrettanto vero che si chiede all’utente del sistema giudiziario che voglia attivarsi per il riconoscimento delle proprie ragioni, una parziale rinuncia ai diritti allo stesso spettanti, che non trovano più l’accertamento da parte dell’ordinamento, ma un loro parziale soddisfacimento affidato alla collaborazione tra le parti.

L’accertamento del diritto nel sistema giuridico può essere operato soltanto dal giudice. Il riconoscimento e la costituzione del diritto possono essere affidati anche alla volontà delle parti, nei casi e con le modalità previste dalle procedure di mediaconciliazione.
Lo “scambio” che avviene è quello di sacrificare parzialmente le proprie ragioni, il proprio diritto ad ottenere un accertamento giudiziario, per non affrontare i costi, i tempi e le incertezze di un giudizio.
Visto da altra prospettiva è, per certi versi, una rinuncia da parte dell’ordinamento a dare piena attuazione e piena efficacia alle previsioni normative formulate.
Risulta di fatto meno accessibile e meno praticabile il diritto riconosciuto dall’art. 24 comma 1 della Costituzione secondo il quale “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”.
L’azione giudiziaria resta assicurata, ma viene preventivamente condizionata dall’espletamento delle procedure conciliative e, successivamente, condizionata nella propria efficacia dai costi, dai tempi e dalle inefficienze di sistema.
Un percorso obbligato che mortifica l’accesso diretto all’accertamento giudiziario e la effettiva tutela prevista dall’art. 24 della Costituzione.

È per effetto della situazione sopra descritta che l’utente e l’avente diritto non possono più contare su principi di certezza del diritto, non essendo i diritti previsti poi assicurati nel loro assoluto conseguimento e nella loro tempestiva attuazione.
Il diritto, ormai non più certo, assume la veste di un diritto fluido, ovvero non traduce più principi normativi rigidi, ma traduce diritti che alla fine sono totalmente flessibili e adattati ad una composizione ed una rimodulazione in sede extraprocessuale, che ne consenta il loro parziale conseguimento.
È così, per esempio, che chi è creditore di una prestazione o di una somma, in realtà si trova a dover realizzare il proprio diritto come creditore di una parte della prestazione o di una parte della somma.
Ed al contrario, che è debitore di una prestazione o di una somma, si trova ad essere debitore in minor misura, ed obbligato per qualcosa (o per molto) di meno.
In concreto chi agisce in ossequio al diritto e dalla parte della ragione si trova a dover “scendere a patti” con chi agisce in violazione delle norme. Quest’ultimo si trova, invece, ad affrontare esiti e conseguenze più morbidi rispetto a quelli astrattamente previsti dalle norme, in qualche modo premiato dall’ordinamento semplicemente per aver aderito ad una procedura di mediaconciliazione.

La pericolosa conseguenza di tutta questa situazione è quella di consegnare il rispetto delle norme a valutazioni di opportunità e di convenienza, piuttosto che alla netta distinzione tra comportamenti legittimi e comportamenti antigiuridici.
L’effetto, dal punto di vista della realizzazione e del conseguimento di interessi e utilità, è quello di sottrarre spazio alla disciplina normativa e lasciare campo libero all’arbitrio.
La certezza del diritto lascia, quindi, spazio ad una certa sua “fluidità”, in grado di far deviare i comportamenti dei destinatari delle norme giuridiche dai valori rappresentati giuridicamente nelle norme vigenti, stante la flessibilità e l’adattabilità dei contenuti nella loro concreta realizzazione.

Scendendo alla radice degli interventi di riforma proposti nel contesto giudiziario, lo Stato ha voluto garantire il ripristino dell’efficienza del funzionamento del sistema processuale facendo ricadere i fattori di rischio, di incertezza e, in certo qual modo, di pregiudizio, sull’utenza finale.
Il cittadino-utente, come ormai è triste consuetudine, paga il conto della inefficienza e dell’incapacità dello Stato di fornire gli strumenti per garantire in senso integrale e completo il concreto conseguimento dei diritti riconosciuti nell’ordinamento giuridico.
La conseguente sfiducia nei confronti della giustizia, trova il proprio motivo d’essere nei costi, nelle difficoltà e nei tempi che devono essere affrontati da chi si affida agli strumenti predisposti dall’ordinamento giuridico, per riuscire a conseguire nella migliore delle ipotesi risultati solo parzialmente satisfattivi.

Tali presupposti, naturalmente, costituiscono un “freno occulto” anche alle relazioni commerciali e produttive, in quanto costringono chi vive ed opera nel contesto del diritto italiano ad esporsi il meno possibile, ed a programmare attività che riducano al minimo la possibilità, anche remota, di affrontare un contenzioso.
La fuga delle multinazionali e degli investitori dal nostro Paese, non è frutto esclusivo di fattori di convenienza economica: risultano determinanti anche i fattori di incertezza connessi al funzionamento del sistema giudiziario.

Dal diritto “fluido” al diritto “liquido” L’interpretazione delle norme assume, poi, contenuti diversi, condizionati per un profilo sostanziale dalle indicazioni vincolanti espresse in sede Europea e comunitaria, e per un profilo più marginale dall’impostazione politica vigente al momento.
Alla incertezza del diritto e delle norme previste dall’ordinamento sotto il profilo applicativo e realizzativo, si sta aggiungendo una produzione ed una stratificazione normativa che proviene dall’esterno, dalle istituzioni comunitarie.

Agli indirizzi comunitari vincolanti, si sta progressivamente sostituendo una diretta legislazione comunitaria che spesso e volentieri si pone in contrapposizione con i programmi dell’assemblea legislativa e che molte volte difetta di coerenza sia rispetto alle reali esigenze della cittadinanza, sia rispetto al sistema normativo in cui devono essere introdotte.
Nel funzionamento dell’apparato istituzionale si era già rilevato un vero e proprio “blocco” dell’attività legislativa, e quindi anche dell’attività di programmazione normativa, in favore di una disciplina e di una gestione emergenziale degli interventi normativi, attuati e realizzati a colpi di decreti-legge o di decreti ministeriali.

In realtà più che ad un blocco dell’attività legislativa, abbiamo avuto modo di assistere ad una traslazione diretta dell’attività legislativa nazionale in favore dell’attività legislativa comunitaria, rispetto alla quale l’attività legislativa interna, svuotandosi di contenuti, tende a rappresentare lo strumento di traduzione e di coordinamento della legislazione europea.
Rispetto a tale nuova realtà istituzionale, i principi di diritto codificati nel nostro sistema giuridico, già minati nella loro certezza e solidità dagli interventi di riforme processuali ed applicative nel senso sopra descritto e resi quindi “fluidi”, diventano addirittura liquidi e definibili soltanto per relationem in termini di compatibilità con la legislazione sovranazionale.

Uno dei casi recentemente balzato all’evidenza è quello relativo al diritto di proprietà.
Il diritto di proprietà, definito nel nostro ordinamento giuridico come diritto reale ed assoluto, garantito come diritto costituzionale dall’art. 42 della Costituzione italiana secondo il quale nel comma primo “La proprietà privata è riconosciuta dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti” e definito dall’art. 832 del codice civile, secondo il quale “Il proprietario ha diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” viene ad assumere contenuti diversi.
Nella sua previsione iniziale di diritto reale ed assoluto, la proprietà costituiva una diretta estrinsecazione della libertà riconosciuta all’individuo nell’ordinamento giuridico.

Nell’attualità, tale diritto continua a subire un progressivo svuotamento, accelerato dalla legislazione comunitaria. Basti pensare al pacchetto di norme già approvate ed a quelle in arrivo per l’efficientamento energetico degli edifici, oppure ai vincoli di emissione e di alimentazione dei veicoli che ne condizionano la circolazione.
In realtà, i vincoli che gravano a monte del riconoscimento del diritto di proprietà, ed i costi successivi all’acquisto del bene, corrisposti a vario titolo come tasse statali, regionali, comunali ecc., più che di un diritto assoluto rendono l’idea di un bene dato in concessione, gravato da vincoli che si moltiplicano con lo stratificarsi delle discipline normative che continuano ad erodere il contenuto del diritto.
L’erosione ed il confinamento del diritto di proprietà nelle previsioni comunitarie, rende ancora più incerto il quadro normativo relativo all’effettivo contenuto dei diritti riconosciuti alla persona.

In questo contesto, il quadro normativo di riferimento non è più costituito dalla legislazione nazionale, il cui compito è sempre stato quello di declinare i principi costituzionali in norme di concreto funzionamento destinate alla struttura sociale, ma dalla legislazione comunitaria, i cui contenuti hanno più volte dimostrato di essere in conflitto non soltanto con i principi di diritto interni, ma molto spesso con il contesto storico, sociale, politico ed economico dello Stato in cui viviamo.
Il diritto viene così ad essere non più certo, e neppure fluido, ovvero in grado di adattarsi nell’ordinamento di riferimento con una certa elasticità applicativa, ma assume i connotati di un diritto “liquido”, ovvero direttamente versato nell’ordinamento dalle normative comunitarie, destinato a riempire i vari settori e le materie di riferimento , rimanendo però del tutto incomprimibile e non modificabile rispetto alle indicazioni comunitarie, la cui inosservanza è punita con l’applicazione di inesorabili sanzioni a carico degli Stati inadempienti.

Conclusioni
Le implicazioni conseguenti alla perduta certezza relativa al contenuto ed alla effettività dei diritti, connessi alle norme giuridiche codificate nel diritto positivo e conseguenti al loro sostanziale svuotamento, hanno prodotto una serie di effetti immediatamente riconoscibili nell’ambito sociale.
Gli individui che vivono ed operano all’interno dell’ordinamento giuridico, vivono con frustrazione il ridimensionamento dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento, che peraltro trovano con difficoltà una realizzazione del tutto approssimativa e parziale, nella migliore delle ipotesi.

È venuto meno, per una buona parte dei suoi contenuti, il ruolo dello Stato come garante e custode del patto sociale a motivo del quale è stato creato dai propri cittadini-consociati. La produzione normativa e la definizione delle norme di diritto non è più soltanto l’espressione di un determinato contesto socio-culturale, mentre il rispetto e l’applicazione delle norme sono affidati alla disponibilità dei diritti in capo alle parti. In aggiunta le norme di diritto non sono più stabilite nel sistema statale, ma sono individuate ed interpretate in sede sovranazionale, risultando così eteroimposte da realtà esterne al contesto socio-culturale di riferimento.

Per effetto di questa nuova situazione, l’affermazione e la realizzazione dei diritti enunciati, ed ormai considerati acquisiti dai vari soggetti giuridici, non è più resa effettiva dallo Stato, ma lasciata a iniziative soggettive che, non trovando adeguati strumenti forniti dal sistema, tendono all’affermazione ed all’attuazione dei diritti assecondando impulsi istintivi e naturali, piuttosto che giuridici. Il clima di aggressività e di confusione del contesto sociale attesta questo vuoto di potere, in cui si inserisce prepotentemente e pericolosamente la tendenza alla prevaricazione ed all’arbitrio, in forme che sembrano sfuggire, col passare del tempo, ad ogni controllo.

L’appunto sembrerebbe avere connotazioni populiste. Occorre però ricordare che le istanze populiste hanno sempre costituito il prodromo di rovesciamenti istituzionali e che costituiscono un segnale di ultimo allarme che non può essere ignorato; similmente ai casi in cui l’insopportabile dolore ci segnala che la carie è arrivata al nervo, e che l’intervento di devitalizzazione e di successiva estrazione è ormai inevitabile.


Se non si prende atto di questa nuova situazione, e della necessità conseguire nuovamente una piena riaffermazione dello Stato di diritto, e delle certezze allo stesso collegate e connesse, nonché della conseguente necessità di rendere concrete ed effettive le norme a tutela dei diritti dei singoli e delle formazioni sociali, ogni studio, convegno, incontro istituzionale, promosso per discutere sulla effettività del diritto e per proporre ulteriori interventi di riforma delle norme procedurali sui tempi e sui modi di redazione ed introduzione degli atti, sulle forme di instaurazione del giudizio, sui presupposti della procedibilità delle azioni giudiziarie, rischia di somigliare al tea-party del cappellaio matto, in cui si celebra in non-compleanno di turno. Un vero non senso.

Il rigore delle leggi della natura può essere condensato nell’affermazione che fece Albert Einstein, il quale rispondendo in corrispondenza a una lettera del fisico tedesco Max Born affermò che “Dio non gioca a dadi con l’Universo”, a significare che nella natura tutto risponde a precise leggi sulle quali la Fisica deve indagare con il rigore richiesto dalle leggi stesse.
Nell’ambito del diritto, invece, il progressivo sbriciolamento delle certezze e la parziale rinuncia dello Stato ad un suo compito fondamentale ci consente di affermare che in questi ultimi tre decenni il legislatore italiano, al tavolo della giustizia, con i dadi sembra essersi divertito moltissimo.

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