Si possono registrare dialoghi con colleghi ignari per difendersi dagli addebiti
Con la Sentenza n. 11322 del 10 maggio 2018 la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un lavoratore, ha stabilito la reintegra del lavoratore licenziato per aver registrato in azienda dialoghi con colleghi ignari, dopo l’irrogazione di una contestazione disciplinare.
Il dipendente risulta infatti leso nel suo diritto di difesa: non c’è violazione della privacy quando il trattamento dei dati viene effettuato per precostituirsi prove nell’ambito di un procedimento disciplinare.