È stato approvato in questi giorni dal Consiglio dei ministri il decreto legge 11 novembre 2021, n.157 definito antifrode e relativo ai controlli preventivi sul Superbonus 110 per porre fine agli abusi non solo del bonus 110, ma degli altri bonus fiscali, soprattutto nel campo della cessione del credito e dello sconto in fattura. Il decreto introduce misure urgenti di contrasto agli abusi e tra queste il visto di conformità per tutti i bonus edilizi o la possibilità di sospendere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito.
L’allarme lanciato da Ance e Agenzia delle Entrate, che ha quantificato in circa 800 milioni i crediti inesistenti, ha spinto il governo ad approvare il decreto legge “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” il cui obiettivo è quello di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “Superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. L’obbligo per il visto di conformità è, inoltre, esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “Superbonus al 110%”.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. Viene, pertanto, disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto rilancio”).