Il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale a tutela del nostro patrimonio culturale risale ormai a tre legislature fa, quando nel 2007 fu avviato l’esame alla Camera di un disegno di legge di iniziativa governativa; nella XVI legislatura il disegno di legge del Governo Galan-Nitto Palma fu invece presentato al Senato. In entrambi i casi il progetto riformatore non ha superato la fase dell’esame da parte delle commissioni parlamentari in sede referente. Nella scorsa legislatura, un disegno di legge del Governo presentato dai ministri Franceschini e Orlando è stato approvato dalla Camera, interrompendo il proprio iter al Senato. Da tale testo è ripartito il dibattito nell’attuale legislatura con la calendarizzazione di un ddl di iniziativa parlamentare, che riproduceva il testo approvato dalla Camera nella legislatura precedente. Modificato nel corso dell’esame, il provvedimento è stato approvato dalla Camera il 18 ottobre 2018; il Senato ha confermato (era il 14 dicembre) l’impianto complessivo della riforma, pur apportandovi alcune modifiche che hanno reso dunque necessaria la terza lettura.
LA CONVENZIONE DI NICOSIA
Nel riformare i reati contro il patrimonio culturale il legislatore ha tenuto conto degli obblighi assunti dal nostro ordinamento all’atto della firma della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017. Tale Convenzione – il cui disegno di legge di ratifica è stato approvato definitivamente dalla Camera lo scorso 12 gennaio 2022 – entrerà in vigore il 1° aprile 2022 e si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni culturali, rafforzando l’effettività e la capacità di risposta del sistema di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale sul tema, e prevedendo misure preventive, sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, la Convenzione prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l’importazione e l’esportazione illegali, nonché l’acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti. Riconosce, inoltre, come reato la falsificazione di documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.
COSA PREVEDE IL DDL FRANCESCHINI-ORLANDO
CONFISCA ALLARGATA: L’articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice penale. Il provvedimento interviene, in primo luogo, sull’articolo 240-bis c.p. ampliando – attraverso l’inserimento dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali – il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la cosiddetta confisca allargata.
NUOVO TITOLO VIII-BIS DEL CODICE PENALE
Viene poi inserito nel libro II del Codice Penale, dedicato ai delitti, il titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, composto da 17 nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies).
FURTO DI BENI CULTURALI: L’art. 518-bis modificato dal Senato, punisce il furto di beni culturali con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 927 a 1.500 euro (il testo approvato dalla Camera prevedeva 3 anni come limite minimo edittale). La condotta consiste nell’impossessamento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la finalità di trarne un profitto per sé o per altri. L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione è stato esteso dal Senato anche all’impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. In presenza di circostanze aggravanti, la pena della reclusione va da 4 a 10 anni e la multa da 927 a 2.000 euro.
APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI: L’art. 518-ter punisce l’appropriazione indebita di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 516 a 1.500 euro. Con questa fattispecie si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario. Si tratta di un nuovo delitto; la disposizione riproduce, aumentando la pena, la fattispecie di appropriazione indebita di cui all’articolo 646 del codice penale.
RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI: L’art. 518-quater punisce la ricettazione di beni culturali con la reclusione da 4 a 10 anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti da delitti di rapina aggravata e di estorsione. La disposizione prevede inoltre che il delitto trovi applicazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità.
IMPIEGO DI BENI CULTURALI PROVENIENTI DA DELITTO: L’art. 518-quinquies punisce con la reclusione da 5 a 13 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro l’impiego di beni culturali provenienti da delitto.
RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI: L’art. 518-sexies punisce con la reclusione da 5 a 14 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto di riciclaggio di cui all’art. 648-bis c.p., ma la pena è inasprita.
AUTORICICLAGGIO DI BENI CULTURALI: L’art. 518-septies punisce l’autoriciclaggio di beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 6.000 a 30.000 euro.
FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI: L’art. 518-octies punisce con la reclusione da 1 a 4 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali. L’illecito penale consiste nella condotta di colui che forma una scrittura privata falsa o altera, sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata dall’art. 9 della Convenzione di Nicosia. Il Senato è intervenuto su questa fattispecie penale inserendo un ulteriore comma che punisce con la reclusione da 8 mesi a 2 anni e 8 mesi chiunque fa uso della suddetta scrittura privata falsa senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI: L’art. 518-novies punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 2.000 a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, innalzandone la pena, l’attuale fattispecie contenuta nell’articolo 173 del Codice dei beni culturali. Il Senato è intervenuto sulla condotta penalmente rilevante per specificare che all’alienazione è equiparata l’immissione sul mercato del bene culturale.
IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI: L’art. 518-decies punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 258 a 5.165 euro l’importazione illecita di beni culturali. Si tratta della condotta di colui che, senza aver concorso in un reato di ricettazione, impiego di bene culturale proveniente da delitto, riciclaggio o autoriciclaggio, importa dall’estero nel nostro Paese beni culturali provenienti da delitto, rinvenuti a seguito di ricerche non autorizzate o esportati da un altro Stato in violazione delle norme a tutela del patrimonio culturale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione eliminandovi il richiamo al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.
USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI: L’art. 518-undecies, modificato dal Senato, punisce con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa fino a 80.000 euro chiunque trasferisca all’estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La medesima pena si applica anche nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale i suddetti beni usciti o esportati legalmente in via temporanea. Il Senato, oltre a intervenire sulla pena edittale, ha soppresso l’ultimo comma dell’articolo 518-undecies, che prevedeva pene accessorie nel caso in cui il fatto fosse commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esportazione al fine di commercio.
DISTRUZIONE, IMBRATTAMENTO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI: L’art. 518-duodecies punisce la distruzione, la dispersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso illecito di beni culturali o paesaggistici con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro. La pena si applica a chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o infruibili beni culturali o paesaggistici; colui che, invece, deturpa, imbratta o fa di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole della loro conservazione è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La riforma qualifica dunque come autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contravvenzioni attualmente previste dal codice penale e subordina la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI: L’art. 518-terdecies punisce con la reclusione da 10 a 16 anni la devastazione e il saccheggio di beni culturali.
CONTRAFFAZIONE DI OPERE D’ARTE: La contraffazione di opere d’arte è punita dall’art. 518-quaterdecies con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 3.000 a 10.000 euro. La riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l’attuale delitto di contraffazione previsto dall’articolo 178 del Codice dei beni culturali.
FATTO COMMESSO ALL’ESTERO: L’art. 518-undevicies prevede l’applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale.
POSSESSO INGIUSTIFICATO DI STRUMENTI O APPARECCHIATURE: Viene poi inserita nel Codice Penale una nuova contravvenzione: l’art. 707-bis c.p., rubricato “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli”, che punisce con l’arresto fino a 2 anni e con l’ammenda da 500 a 2.000 euro chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.
ATTIVITA’ SOTTO COPERTURA: L’articolo 2 interviene sulla disciplina delle attività sotto-copertura, per prevederne l’applicabilità anche nelle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali, svolte da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali.
L’ATTIVITA’ OPERATIVA 2021 DEI CARABINIERI TPC
“E’ il tassello in più che aspettiamo, sarà una gioia poterlo applicare”, aveva dichiarato nelle scorse settimane il generale Roberto Riccardi, comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, a proposito del ddl Franceschini-Orlando. “Nel provvedimento c’è una previsione di figure di reato nuove che non esistono oggi nel nostro ordinamento – spiega Riccardi -, ci sono pene più severe che permetteranno di avere strumenti investigativi più forti con intercettazioni e tecnologie adeguate”. L’attività operativa dei Carabinieri Tpc del 2021 ha fatto registrare 261 verifiche sulla sicurezza in musei, biblioteche e archivi, 549 perquisizioni, 1.182 persone denunciate, 23.363 beni archeologici e paleontologici recuperati e 1.693 opere false sequestrate (con un valore, qualora immesse sul mercato come autentiche, di oltre 427 milioni di euro). I furti di beni culturali sono stati complessivamente 334, così ripartiti: musei 12, luoghi espositivi 83, luoghi di culto 122, archivi 11, biblioteche 16, luoghi privati e pertinenze 90. Sono stati 38.716 i beni d’arte controllati nella “Banca Dati Leonardo” e 1.700 i controlli alle aree archeologiche terrestri e marine, alcuni eseguiti in collaborazione con i Carabinieri del Raggruppamento Aeromobili o dei Nuclei Subacquei, 57 le persone denunciate per scavo clandestino. Ammontano a 2.617 i controlli effettuati ad esercizi antiquariali, in parte svolti online anche su cataloghi d’asta, a 392 le verifiche a mercati e fiere. Dall’inizio dell’anno i Carabinieri del TPC hanno effettuato 1.811 controlli a siti monumentali o paesaggistici (questi ultimi svolti d’intesa con il comparto Forestale dell’Arma), rilevando attività illecite e procedendo al deferimento di 225 persone e al sequestro di 10 immobili e 25 tra aree paesaggistiche o strutture (edificate senza le previste autorizzazioni) ricadenti in aree soggette a vincolo.
Fonte: AgenziaCult