Semplificazioni in vista nel procedimento per l’acquisto della cittadinanza. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n.194 del 20.8.2013 – Suppl. Ordinario n. 63) della conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante ‘disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia’, è previsto, infatti, all’articolo 33, che allo straniero o all’apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione. L’interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisiti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale.
Inoltre, il secondo comma dell’articolo stabilisce che gli Ufficiali di Stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, devono comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno.