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Condominio « L’amministratore dimissionario puo’ essere revocato »

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Condominio « L’amministratore dimissionario puo’ essere revocato » – Il Sole 24 Ore del 10 gennaio 2017 Rubrica di Assoedilizia – Luca Stendardi

Il Sole 24 Ore del 10 gennaio 2017 Rubrica di Assoedilizia –

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A CURA DI ASSOEDILIZIA

L’amministratore dimissionario può essere revocato
di Luca Stendardi
La riforma della normativa condominiale ha profondamente modificato la disciplina in tema di revoca dell’amministratore elencando, tra le altre, otto ipotesi di gravi irregolarità (espressamente indicate al 12° comma dell’articolo 1129 del Codice civile).
Per l’ipotesi di revoca giudiziale è stato inoltre introdotto un altro elemento di novità al 13° comma dell’articolo 1129 prevedendosi che «in caso di revoca da parte dell’ autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato».
Un tema rilevante è quello dei poteri discrezionali del Tribunale chiamato a decidere la revoca di un amministratore sulla base di una o più delle violazioni espressamente previste dal 12 comma dell’articolo 1129. Il legislatore
qualifica tali ipotesi come «gravi irregolarità»; parrebbe quindi che la valutazione della gravità sia stata già compiuta a priori dalla legge e il collegio giudicante dovrebbe limitarsi all’accertamento della sussistenza in fatto di una delle circostanze.
Altro caso discusso è quello dell’amministratore che, per evitare un provvedimento giudiziale che gli impedirebbe di
essere nuovamente eletto nel medesimo condominio, si sia dimesso dopo la notifica del ricorso di revoca o nelle more di un rinvio d’udienza del relativo procedimento. In tal caso il collegio giudicante dovrebbe accertare la cessazione della materia del contendere. La questione è stata affrontata dal Tribunale di Milano con provvedimento del 2 dicembre 2016,n. 3364/16, con il quale ha revocato un amministratore che, nelle more del procedimento,
si era già dimesso e che era stato sostituito da altro nominato nel frattempo dall’assemblea.
Il Tribunale ha ritenuto che il condòmino ricorrente avesse comunque «un interesse sostanziale a ottenere una pronunzia che investa il merito delle pretese azionate posto che il testo dell’articolo 1129, i tredicesimo comma, del Codice civile prevede espressamente che in caso di revoca da parte dell’Autorità giudiziaria l’assemblea non possa nominare nuovamente l’amministratore che sia stato revocato». La decisione preclude ogni possibile uso strumentale delle dimissioni da parte dell’amministratore e, in questo senso, appare coerente con le finalità del
13° comma dell’articolo 1129. Ma lascia perplessi perché dispone la revoca di un amministratore che non solo non era più in carica ma che era stato già sostituito da altro nominato dall’assemblea; risolve quindi un rapporto
che si era già risolto.
In assenza di una specifica richiesta della parte, il Tribunale non poteva peraltro decidere su una questione non sottopostagli (eventuale rinomina dell’amministratore revocato), oltretutto non attuale ma solo ipotetica.
Anche perché non può trovare applicazione per i procedimenti in camera di consiglio il principio generale di retroattività degli effetti della sentenza al momento della domanda della parte: vi è una differenza di natura, funzione e contenuto del provvedimento di definizione della lite rispetto a quello di volontaria giurisdizione,
che è diretto solo ad integrare o sostituire la mancata attività o capacità dei privati nella fase non contenziosa.

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BOX

TRIBUNALE DI MILANO
Il giudice ha messo al primo posto l’interesse del condòmino ricorrente, anche se di fatto ha deciso un caso che si era già risolto

Il Presidente Assoedilizia Clerici
Il Presidente Assoedilizia Clerici

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