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Il testo del nuovo decreto legge anti Covid

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Draghi firma il nuovo Dpcm: no a zone gialle fino al 30 aprile. Per il personale sanitario vaccino obbligatorio

l nuovo decreto del presidente del Consiglio Mario Draghi (Dpcm) entrerà in vigore mercoledì 7 aprile. Fino al 30 aprile l’Italia sarà divisa in zone arancioni e rosse, non ci saranno zone gialle. Il governo però potra decidere di valutare un allentamento delle misure se i contagi di un’area lo consentiranno. La regione, provincia o comune che avrà i numeri per tornare in giallo dovrà essere in regola anche con i vaccini, soprattutto per quanto riguarda persone anziane e fragili. Restano vietati gli spostamenti tra le regioni e si torna a scuola in presenza anche in zona rossa, dai servizi asili nido fino alla prima media. Tra le maggiori novità l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari.

Le misure del nuovo decreto Covid

– Niente aperture per bar e ristoranti: resta la sospensione della zona gialla fino al 30 aprile. Tuttavia in casi di dati epidemiologici rassicuranti e al progredire delle vaccinazioni, il decreto prevede possibili deroghe. Al tempo stesso nelle regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, scatterà il lockdown.

– Con tutte le regioni in zona rossa o arancione restano chiusi i centri commerciali nel weekend.

– Assicurata la scuola in presenza dall’infanzia e fino alla prima media. “La misura non potrà essere derogata da provvedimenti dei presidenti delle Regioni”. Restano la Dad – in zona rossa – il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonchè la scuola secondaria di secondo grado. Scuole medie invece aperte in zona arancione e Dad ridotta fino al 25% alle superiori.

– Restano vietati gli spostamenti tra regioni: da mercoledì 7 aprile, giorno di entrata in vigore del nuovo decreto legge, non si tornerà a spostarsi tra le regioni. La mobilità sarà consentita solo per motivi di salute, necessità e urgenza. Si potrà sempre invece raggiungere il proprio domicilio e la propria residenza.

– Niente visite a parenti e amici fino al 30 aprile nelle regioni in zona rossa. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all’interno del Comune di residenza. 

– Palestre e piscine restano chiuse: l’apertura è rimandata a maggio mentre l’attività motoria sarà consentita soltanto in prossimità della propria abitazione, come avviene già ora.

– Passa anche lo scudo penale per medici e infermieri, o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid.  La norma retroattiva esclude la responsabilità del personale sanitario per i delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, conseguenti alla somministrazione di un vaccino in caso di osservanza delle regole cautelari relative all’attività di vaccinazione.

– Sempre in tema vaccini passa l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, salvo la possibilità – in caso di rifiuto – di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario. Vale per tutti coloro che esercitano professioni sanitarie in strutture pubbliche e private, ma anche farmacie, parafarmacie e studi professionali. “La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”. Vengono previste ipotesi di esenzione, temporanea o definitiva, dall’obbligo di vaccinazione in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate.

– Il decreto prevede anche lo sblocco dei concorsi (circa 110mila posti) e introduce procedure concorsuali semplificate. Tra le principali novità il dl prevede una prova scritta e una prova orale nei soli concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale. Sono esclusi dalle procedure semplificate i concorsi per alcune categorie (il personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001) tra cui magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, appartenenti al comparto sicurezza e difesa, personale della carriera diplomatica e prefettizia. Per consentire lo svolgimento delle prove in sicurezza si prevede l’obbligo per i candidati di produrre la certificazione di un test antigenico anche negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Inoltre: la durata massima della prova limitata a un’ora; lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale.

Il testo del nuovo decreto legge anti Covid

Articolo 1

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.

2. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla, ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decretolegge n. 33 del 2020, si applicano le misure stabilite per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020. In ragione dell’andamento dell’epidemia, nonché dello stato di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili, con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono possibili determinazioni in deroga al primo periodo e possono essere modificate le misure stabilite dal provvedimento di cui al comma 1 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020. 2

3. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

4. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16- septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del medesimo decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

5. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1: a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

6. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

7. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Articolo 2 (Scuola)

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome.

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della 3 scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

3. Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Articolo 3 (scudo penale)

1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

Articolo 4 (obbligo vaccinale)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione 4 dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.

2. La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale.

3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al periodo precedente, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

7. L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6.

8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

9. La sospensione di cui al comma 6, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.“

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