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In arrivo le white list delle imprese ‘mafia-free’

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mafia-silenzioIQ. 24/07/2013 – Pubblicato il decreto che disciplina la formazione degli elenchi tenuti dalle prefetture, riguardano le attività più a rischio infiltrazioni. L’iscrizione equivale al rilascio dell’informazione antimafia

Iscriversi è volontario ma conviene, perché nei confronti delle imprese iscritte non è richiesta l’informazione antimafia per l’esercizio delle attività relativamente alle quali è stata disposta l’iscrizione, con un risparmio di tempi burocratici.

Le attività in questione sono quelle ‘maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa’ indicate dalla normativa anticorruzione (legge n.190/2012, ‘Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalita’ nella pubblica amministrazione’, articolo 1, comma 53). Tra queste, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti per conto terzi, l’estrazione e il trasporto di terra, i noli a freddo o a caldo, il servizio di guardiania nei cantieri.

Parliamo degli ‘elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa’ tenuti dalle prefetture, previsti dal comma 52, articolo 1, della legge anticorruzione, per potenziare l’efficacia di controlli antimafia nei settori ritenuti più ‘vulnerabili’. Presto diventeranno operativi, secondo le modalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, pubblicato Sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale n.164 del 15 luglio scorso.

L’elenco è unico, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse attività imprenditoriali. Per iscriversi, l’impresa deve essere in possesso dei requisiti indicati dal decreto – assenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’articolo 67 del Codice antimafia (decreto legislativo n.159/2011) e assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa desunta in base ai parametri indicati dall’articolo 84, comma 3, dello stesso Codice – e inviare l’istanza alla prefettura della provincia nella quale ha sede. La prefettura verifica i requisiti consultando la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (articolo 96 Codice antimafia), se l’impresa vi è censita, e dispone l’iscrizione all’elenco, comunicandola per via telematica, cioè via posta elettronica certificata, il provvedimento di iscrizione.

Gli elenchi sono pubblici, consultabili on line sui siti delle prefetture nella sezione ‘Amministrazione trasparente’, e sono aggiornati costantemente, in relazione alle nuove iscrizioni e alla permanenza dei requisiti di iscrizione. Se uno di questi venisse a mancare, infatti, secondo la legge anticorruzione (Comma 52), la prefettura dovrebbe disporre la cancellazione dell’impresa dall’elenco.

Salvo quest’ultima ipotesi, l’iscrizione è efficace per un anno. Almeno 30 giorni prima della scadenza della validità dell’iscrizione, l’impresa deve comunicare alla prefettura l’interesse a rimanere nell’elenco, eventualmente anche per settori di attività ulteriori o diversi per i quali è iscritta.

Nelle nuove white list confluiranno gli elenchi istituiti sulla base di normative speciali previgenti. Il decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta.

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