Norme Tecniche Costruzioni Marzo 2018 (NCT 2018) – Susanna Bulferetti Ingegnere – Assoedilizia informa
A s s o e d i l i z i a
Informa
di ing. Susannna Bulferetti
NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Lo scorso 20 febbraio sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” (NCT 2018), che entreranno in vigore il 22 marzo, il cui testo è l’esito di un lungo percorso di approvazione già a partire dal 2010.
Come noto, le NTC fissano i criteri generali di sicurezza, precisano le azioni da seguire nel progetto, nell’esecuzione e nel collaudo delle costruzioni e le prestazioni richieste agli edifici per quanto attiene la resistenza meccanica e la stabilità, anche in caso di incendio, e di durabilità. Definiscono inoltre le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, in generale, chiariscono gli aspetti connessi alla sicurezza strutturale delle opere.
Il valore pertanto di tale strumento normativo è assolutamente considerevole, tant’è che le NCT 2018, pur mantenendo fermi i principi delle NTC 2008, hanno introdotto alcune importanti novità, intendendo fornire risposte agli argomenti su cui la comunità scientifica da anni dibatte, anche in seguito agli eventi naturali che hanno colpito il nostro Paese.
Le NCT 2018 si articolano in 12 capitoli, come di seguito elencato:
1) Oggetto;
2) Sicurezza e prestazioni attese;
3) Azioni sulle costruzioni;
4) Costruzioni civili e industriali;
5) Ponti;
6) Progettazione geotecnica;
7) Progettazione per azioni sismiche;
8) Costruzioni esistenti;
9) Collaudo statico;
10) Redazione dei progetti strutturali, esecutivi e delle relazioni di calcolo;
11) Materiali e prodotti ad uso strutturale;
12) Riferimenti tecnici.
Le principali novità introdotte dalle NCT 2018 riguardano prevalentemente tre aspetti: la semplificazione delle regole per la messa in sicurezza degli edifici esistenti, differenziando di fatto i parametri per l’adeguamento del patrimonio edilizio “costruito” rispetto al nuovo, rendendo in questo modo anche economicamente più sostenibili gli interventi; nell’ambito della possibilità di effettuare interventi di miglioramento localizzati – già peraltro previsti nelle precedenti NTC – che permettono di operare non sull’intera struttura, il rispetto di nuovi livelli minimi che variano in funzione della tipologia di edificio e della funzione sociale attribuita (scuole, ospedali, etc.). La terza novità, introdotta nel cap. 11, riguarda le caratteristiche dei materiali utilizzati per assolvere a funzioni strutturali: vengono definiti nuovi coefficienti che permettono di determinare le caratteristiche degli elementi portanti di tutti gli edifici e introdotti materiali “innovativi” quali ad esempio i calcestruzzi fibrorinforzati.
Nell’ambito della geotecnica, al cap. 6 viene fornito un chiarimento circa l’approccio statico progettuale da considerare, a seconda dell’opera. Grazie a questa puntualizzazione si è snellito il compito del progettista e si può eseguire la verifica sia geotecnica che strutturale, avendone infatti armonizzato gli approcci. Inoltre sono proposti nuovi coefficienti parziali di sicurezza sui parametri di resistenza del terreno e si sono modificati alcuni coefficienti di riduzione delle accelerazioni massime per alcune opere.
Tra le categorie di intervento previste al cap. 8, per le Costruzioni esistenti, si segnalano: interventi di riparazione o locali, che interessando singoli elementi strutturali e che non devono ridurre le condizioni di sicurezza preesistenti; interventi di adeguamento e di miglioramento sismico, che nelle nuove NCT 2018, si caratterizzano non solo per gli aspetti tecnici riconducibili ai metodi di calcolo e verifica che dipendono dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione disponibile sulla costruzione.
Come accennato in precedenza, è previsto un livello minimo accettabile di sicurezza, differenziato, per una costruzione esistente piuttosto che per una nuova costruzione. Per talune strutture (costruzioni ad uso scolastico per esempio), che partono da livelli di sicurezza molto bassi, è ammesso il “miglioramento” delle prestazioni che si può attestare al 60% rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni; negli altri casi è sufficiente un incremento del 10%. In altre situazioni ancora, per esempio nel caso di sopraelevazione dell’edificio, ampliamento, cambio di destinazioni d’uso con incrementi di carichi globali verticali in fondazioni superiori al 10%, trasformazioni che comportano variazioni del sistema strutturale, si farà riferimento all’”adeguamento” sismico accertando che la sicurezza della costruzione esistente sarà portata a valori anche “solo” dell’80% rispetto alla sicurezza del nuovo.
Si ricorda che per i beni di interesse culturale che ricadono in zona sismica è possibile effettuare interventi di miglioramento sismico, effettuando la relativa valutazione della sicurezza.
Nelle NCT 2018 è ribadita, ancora una volta, l’importanza della corretta esecuzione degli interventi, poiché una “cattiva” esecuzione può peggiorare il comportamento globale della costruzione, richiamando quindi alle responsabilità dei tecnici che devono vigilare sull’esecuzione dell’opera.
Inoltre è prevista una maggiore attenzione alle verifica di funzionalità e stabilità dei componenti non strutturali e degli impianti, che incidono enormemente come costo nel caso di intervento.
L’entrata in vigore del testo è fissata in 30 giorni dalla pubblicazione.